TAVOLO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE - Firenze
IL Governo con un decreto ad personam e la Corte Costituzionale non salvano i provvedimenti illegittimi della Gelmini (Nota di Corrado Mauceri)
1 - Le illegittimità della Gelmini
In occasione dell’incontro nazionale delle Organizzazioni politiche, sindacali ed associative e dei coordinamenti genitori-insegnanti svoltosi il 25 giugno a Roma per iniziativa dell’Associazione "Per la Scuola della Repubblica" era stato rilevato:
a) il Governo era decaduto dalla delega ad adottare entro dodici mesi i regolamenti attuativi dell’art. 64 che prevedeva i tagli alla scuola statale.
b) il regolamento relativo al riassetto della scuola dell’infanzia e del I ciclo, adottato in data 27 febbraio ( e quindi nel termine dei dodici mesi), è illegittimo perchè, come ha rilevato il TAR del Lazio, manca il piano programmatico che è un necessario presupposto;
c) Lo schema di D.I. concernente la determinazione degli organici è un documento informale, privo di alcuna efficacia giuridica;
d) i regolamenti, adottati nel termine di dodici mesi entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con efficacia ex nunc; di conseguenza i provvedimenti adottati dalla Gelmini (assetto degli orari del tempo scuola ed organici) e sono illegittimi perchè sono ancora in vigore le leggi precedenti.
2 - Il decreto legge ad personam
Per evitare la decadenza di tutti i regolamenti il Governo è venuto incontro alla Gelmini ed in data 1 Luglio ha approvato un Decreto Legge n. 78 del 1/7/2009 che all’art. 17, comma 25 stabilisce: "il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.".
Ormai siamo allo Stato delle banane in cui si fa una legge per coprire i comportamenti più o meno disinvolti dei Ministri e si introduce un potere delegificante del Governo a tempo indeterminato.
Tutto ciò però nell’assoluto silenzio di chi dovrebbe garantire le prerogative delle istituzioni e controllare il rispetto delle regole.
3 - La sentenza n. 200 del 2 luglio della Corte Costituzionale
Ieri è stato pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai ricorsi proposti da alcune Regioni che hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. per la parti che attribuiscono alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione.
Tralasciando per il momento tutti gli aspetti sollevati dalla sentenza, ci limitiamo per il momento a considerare che con tale sentenza la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni, ha ritenuto che la materia disciplinata dal citato art. 64 del D.L. n. 112/08, ad eccezione delle parti relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117 Cost che trattandosi. mantiene alla competenza legislativa dello Stato le "norme generali sull’istruzione".
In tale materia, secondo la Corte, la legislazione può adottare regolamenti delegati nel rispetto delle " norme generali regolatrici della materia" come previsto dall’art. 17, comma 2 L. n. 400/88.
Al contrario invece non rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e pertanto la delega in materia di dimensionamento degli istituti (art. 64, comma 4 lett. f-bis e f-ter) è illegittima.
Quindi in conclusione dopo questi due interventi:
a) tutti i regolamenti sia quelli effettivamente adottati entro il 25 giugno 2009 sia quelli approvati i prima lettura ma ancora non perfezionati, si devono considerare ex lege tempestivamente "adottati" nel termine dei dodici mesi.
b) il Governo può adottare i regolamenti delegati su tutti gli aspetti indicati nel comma 4 dell’art. 64 del D.L.n. 112/08 (ad eccezione della materia del dimensionamento) perchè la delega conferita con tale disposizione, secondo la Corte Costituzionale, è legittima.
c) fino a quando i regolamenti non saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono ancora vigenti le norme precedenti.
La Corte Costituzionale ha difatti precisato che: "L’effetto modificativo delle disposizioni vigenti" in materia è, secondo ben noti principi generali riconducibili alla fonte primaria, con la peculiarità, insita nel sistema della delegificazione, che tale modificazione sarà concretamente operativa soltanto al momento dell’effettiva vigenza dell’atto regolamentare".
Ovviamente la Corte non si è pronunciata perchè non era di sua competenza in merito alla regolarità delle procedure seguite dal Governo e soprattutto sugli effetti della mancata approvazione del piano programmatico che è il presupposto di tutti i regolamenti.
4- Considerazioni conclusive
Il Governo con il decreto legge ha dato una copertura, alquanto disinvolta, ai ritardi del Ministero; la Corte Costituzionale ha con altrettanta disinvoltura dato una copertura alla "delegificazione" in bianco con buona pace del primato del Parlamento; nonostante questi "aiuti" rimane confermato che i provvedimenti della Gelmini sono tutti illegittimi; manca difatti il piano programmatico e finchè i regolamenti non saranno pubblicati, le nuove norme non sono applicabili.
Gli organici, gli orari, ecc., devono essere determinati sulla base della normativa ancora vigente; gli organi collegiali devono applicare la normativa che è vigente e gli organi di controllo devono garantire il rispetto della legalità.
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