Da Toscana Notizie-Agenzia di informazione della Giunta Regionale
Scuola, altri 250 posti in meno per il nuovo anno
Gli alunni aumentano ma una circolare ministeriale riduce l'organico
Conferma di quelli già preannunciati e ulteriori tagli in vista per la scuola toscana. Ai 1400 insegnanti in meno con cui, dalla scuola dell'infanzia alle superiori doveva fare i conti a partire dal prossimo anno scolastico, si aggiunge un'ulteriore perdita di oltre 253 posti.
Ad annunciarlo è il Ministero dell'istruzione e della ricerca con una circolare dei primi di luglio. «Il ministero - spiega l'assessore all'istruzione formazione e lavoro Gianfranco Simoncini - nel prevedere l'organico di fatto, cioè quello basato sulla reale situazione al momento della riapertura delle scuole, ha pensato a un ulteriore ritocco in negativo del numero di posti. La riduzione complessiva nella nostra regione per il 2009-2010 sarà quindi non più di 1400 ma di 1719 insegnanti in meno».
Sono numeri che sollevano forti preoccupazioni, secondo l'assessore, perché vanno in controtendenza rispetto all'aumento degli alunni. Sulla base dei dati delle preiscrizioni, che dovranno essere confermati, nei prossimi giorni sappiamo che gli alunni passerebbero da 446 mila a oltre 453 mila, con un incremento di oltre 7 mila unità. Particolarmente grave la situazione della scuola dell'infanzia, per cui era stato chiesto un incremento degli organici in modo da fare fronte alle numerose richieste e ridurre le liste di attesa.
«La circolare è molto secca – afferma Simoncini – dice che, dal momento che la scuola dell'infanzia non è obbligatoria non si ritiene che la presenza di domande in esubero debba determinare un aumento del numero delle sezioni. In altre parole, arrangiatevi». «Tutto ciò è ancora più grave – prosegue Simoncini – di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale che accoglie il ricorso presentato dalle Regioni e ribadisce che la competenza sulla programmazione scolastica è delle Regioni. Non è un caso che la circolare sia uscita alla vigilia delle sentenza e faccia finta che il problema non esista».
L'assessore Simoncini è reduce da un incontro a Roma fra gli assessori all'istruzione delle Regioni che hanno espresso soddisfazione per la sentenza e ribadito l'esigenza di una immediata e piena applicazione delle disposizioni del titolo V della Costituzione sulla scuola, quello che appunto affida alle Regioni le competenze in materia di programmazione e la cui applicazione è stata fortemente limitata per la mancata assegnazione delle risorse.
Al governo le Regioni chiedono l'attribuzione delle competenze amministrative sul personale e criteri certi nel rapporto fra insegnanti e studenti. All'ufficio di presidenza della conferenza delle Regioni è stato chiesto di sollecitare un incontro in tempi brevi con il ministro Gelmini per tentare di aprire un confronto che porti a sbloccare questa vicenda.
(14/07/09)
giovedì 16 luglio 2009
lunedì 13 luglio 2009
14 luglio: Oggi sciopero
domenica 12 luglio 2009
Regione Toscana
Consiglio Regionale
Giovedì 16 luglio 2009, ore 15.00 – 19.30
Auditorium Consiglio Regionale Toscano
via Cavour n. 4, Firenze
Una scuola senza insegnanti una scuola senza futuro:
garantire il lavoro per un vero diritto allo studio
Intervengono:
Monica Sgherri Presidente Gruppo Rifondazione Comunista S E
Alessia Petraglia Presidente Gruppo Sinistra Democratica
Paolo Marini Presidente Gruppo Partito dei Comunisti Italiani
Mario Lupi Presidente Gruppo Verdi
Lucia Franchini Presidenza Gruppo Partito Democratico
Pieraldo Ciucchi Presidente Gruppo Partito Socialista
Partecipano:
Tavolo Regionale per la Difesa della Scuola Statale
Gianfranco Simoncini Assessore Regionale all’Istruzione
Alessandro Cosimi Presidente ANCI Toscana
Intervengono:
FLC-CGIL
Cobas Scuola
Rappresentanti degli Enti Locali
Promuovono Gruppi Regionali di:
Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, Partito dei Comunisti Italiani, Verdi, Partito Democratico, Partito Socialista
Consiglio Regionale
Giovedì 16 luglio 2009, ore 15.00 – 19.30
Auditorium Consiglio Regionale Toscano
via Cavour n. 4, Firenze
Una scuola senza insegnanti una scuola senza futuro:
garantire il lavoro per un vero diritto allo studio
Intervengono:
Monica Sgherri Presidente Gruppo Rifondazione Comunista S E
Alessia Petraglia Presidente Gruppo Sinistra Democratica
Paolo Marini Presidente Gruppo Partito dei Comunisti Italiani
Mario Lupi Presidente Gruppo Verdi
Lucia Franchini Presidenza Gruppo Partito Democratico
Pieraldo Ciucchi Presidente Gruppo Partito Socialista
Partecipano:
Tavolo Regionale per la Difesa della Scuola Statale
Gianfranco Simoncini Assessore Regionale all’Istruzione
Alessandro Cosimi Presidente ANCI Toscana
Intervengono:
FLC-CGIL
Cobas Scuola
Rappresentanti degli Enti Locali
Promuovono Gruppi Regionali di:
Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, Partito dei Comunisti Italiani, Verdi, Partito Democratico, Partito Socialista
sabato 11 luglio 2009
Il maestro unico non è un obbligo
Dal sito della Flc - CGIL:
Le scuole non sono obbligate a istituire il docente unico: lo dice la Corte dei Conti
Come abbiamo sempre sostenuto e sottolineato, anche di recente, vista la forte discussione che è partita nelle scuole a tale proposito, il maestro unico non è un obbligo.
Per due ragioni: la scuola è autonoma in forza della legge Costituzionale 3/2001, la scuola organizza le risorse che le vengono assegnate, anche quelle professionali, come meglio crede, in forza dell’articolo 5 commi 1 e 4 del DPR 275/99 che reca il Regolamento dell’autonomia scolastica.
Ora la Corte dei Conti, sia pure in un contesto non tanto fausto, che è quello dell’approvazione definitiva del Regolamento sul primo ciclo, esplicita il proprio parere, in sede di registrazione dello stesso Regolamento, sottolineando positivamente la risposta dell’Amministrazione sul fatto che le scuole non sono obbligate al maestro unico.
Evidentemente la stessa Corte dei Conti ha costretto il MIUR ad ammettere che il docente unico non è prescrittivo. Infatti nel parere la Corte afferma come l’Amministrazione sottolinei che il modello del docente unico - di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica". In sostanza, l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione."
Non avevamo dubbi e lo abbiamo detto sin dall’inizio. Ora ci pare che non li può avere più nessuno.
Ciò non ci impedirà comunque di impugnare l’intero regolamento.
Flc CGIL
Roma, 10 luglio 2009
Le scuole non sono obbligate a istituire il docente unico: lo dice la Corte dei Conti
Come abbiamo sempre sostenuto e sottolineato, anche di recente, vista la forte discussione che è partita nelle scuole a tale proposito, il maestro unico non è un obbligo.
Per due ragioni: la scuola è autonoma in forza della legge Costituzionale 3/2001, la scuola organizza le risorse che le vengono assegnate, anche quelle professionali, come meglio crede, in forza dell’articolo 5 commi 1 e 4 del DPR 275/99 che reca il Regolamento dell’autonomia scolastica.
Ora la Corte dei Conti, sia pure in un contesto non tanto fausto, che è quello dell’approvazione definitiva del Regolamento sul primo ciclo, esplicita il proprio parere, in sede di registrazione dello stesso Regolamento, sottolineando positivamente la risposta dell’Amministrazione sul fatto che le scuole non sono obbligate al maestro unico.
Evidentemente la stessa Corte dei Conti ha costretto il MIUR ad ammettere che il docente unico non è prescrittivo. Infatti nel parere la Corte afferma come l’Amministrazione sottolinei che il modello del docente unico - di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica". In sostanza, l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione."
Non avevamo dubbi e lo abbiamo detto sin dall’inizio. Ora ci pare che non li può avere più nessuno.
Ciò non ci impedirà comunque di impugnare l’intero regolamento.
Flc CGIL
Roma, 10 luglio 2009
venerdì 10 luglio 2009
Iniziative per contrastare i provvedimenti Gelmini
Ricevo e vi giro:
TAVOLO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE
(nota operativa a cura di Corrado Mauceri - 7/7/09)
Che fare? Si può fermare la Gelmini?
Tutti i provvedimenti finora adottati dalla Ministra Gelmini e dagli Uffici periferici in attuazione dell’art. 64 DL n. 112/08 e dell’art. 4 DL n. 137/08 sono illegittimi (v. nota precedente). La Ministra ed i suoi uffici però procedono come se tutto fosse regolare e, purtroppo, nella più generale rassegnazione.
Tutti lamentano la gravità e l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Gelmini, ma a tutt’oggi non si riesce a bloccarli né a promuovere un’azione unitaria per manifestare concretamente tale dissenso politico. Un tentativo promosso in tal senso nei giorni scorsi dall’Ass. Per la Scuola della Repubblica non è riuscito a concretizzarsi.
Quali iniziative si potrebbero concretamente prendere?
Stante l’illegittimità degli atti ministeriali, ci si può muovere anche a livello legale; ma è assolutamente prioritaria l’iniziativa politica unitaria. Bisogna ribadire ancora una volta che senza dubbio le iniziative legali devono essere promosse perchè possono aprire varchi e falle nell’operato del Ministero, ma bisogna avere la consapevolezza che se non c’è una forte iniziativa politica, l’azione legale non è sufficiente.
Un Governo, disinvolto e spregiudicato come questo, pronto a legiferare a colpi di decreti legge e voti di fiducia e con un’opposizione parlamentare innocua non può essere affrontato soltanto sul terreno legale; si è già visto con il termine per l’adozione dei regolamenti; l’art. 64 aveva previsto il termine di dodici mesi, il Governo non ha rispettato il termine; con un decreto legge ha dichiarato di essere nei termini!
L’ iniziativa politica: costituire tavoli regionali per formare un coordinamento nazionale a rete
Verificata la difficoltà di un’iniziativa unitaria a livello nazionale, è necessario colmare il vuoto di una effettiva ed incisiva opposizione alla politica scolastica delle destre e pensare ad un possibile coordinamento dei tavoli regionali con tutte le forze politiche, associative e sindacali disponibili a contrastare la politica scolastica del Governo; è necessario difatti superare la sterile e quanto mai dannosa contrapposizione tra istituzioni, partiti e movimenti ed ad impegnare le istituzioni locali e regionali ad attivarsi per chiedere il blocco ai tagli della spesa per la scuola pubblica (e quindi degli organici);
A tale fine è importante l’impegno assunto dalla Lega delle autonomie locali nell’assemblea nazionale di ieri; finora si è però a conoscenza della sola iniziativa del Comune di Fiesole che, insieme ai genitori ed ai docenti delle scuola fiesolane, ha impugnato i provvedimenti della Ministra (è uno dei ricorsi che saranno discussi il 13 luglio davanti al TAR del Lazio).
Le iniziative legali
A livello di iniziative legali si propongono:
a) Diffida ai Direttori Generali, Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e Dirigenti Scolastici a non applicare le CC.MM. applicative di atti illegittimi o addirittura inesistenti.
b) Diffida al Ministro di continuare a sollecitare l’applicazione di atti illegittimi o addirittura inesistenti.
c) Impugnativa davanti al TAR del Lazio da parte del personale docente dei regolamenti governativi e degli organici regionali e provinciali.
d) Impugnativa davanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente per contestare le eventuali dichiarazioni di soppressione e/o i trasferimenti di ufficio.
Indicazioni operative per le azioni legali
1) Ricorsi al TAR
I ricorsi avverso i regolamenti
Finora è stato pubblicato (in data 2 luglio) il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 che peraltro si deve ritenere travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009; quindi se il Governo non lo ritira, dovrà essere impugnato con ricorso al TAR del Lazio.
Possono impugnarlo in primo luogo le Regioni alle quali il regolamento, come ha riconosciutola Corte Costituzionale, ha illegittimamente sottratto la competenza legislativa attribuita dall’ art. 117 Cost; ovviamente possono impugnarlo anche Comuni e Province, ma anche i genitori e gli insegnanti.
Il TAVOLO REGIONALE DELLA TOSCANA PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE (da ora TAVOLO) è ovviamente a disposizione per l’assistenza legale gratuita (con il solo rimborso delle spese vive) e nei prossimi giorni fornirà tutte le opportune informazioni operative.
Ricorsi avversi gli organici regionali.
Gli insegnanti delle scuole possono proporre un ricorso collettivo al TAR avverso la dotazione organica regionale e le dotazioni organiche delle singole scuole.
Il collettivo legale istituito presso il TAVOLO è a disposizione per l’assistenza legale e per la necessaria collaborazione che ovviamente sono svolte gratuitamente, a titolo di impegno politico, con il solo rimborso delle spese vive .
Per proporre il ricorso al TAR è necessario inviare al collettivo legale, coordinato da Corrado Mauceri, Via Lamarmora n. 26, 50121 Firenze, i seguenti atti: schede dei ricorrenti; copia delle tabelle organiche regionale e delle singole provinciale o istituzioni scolastiche; mandato in duplice copia con le autentiche sottoscritte da un legale; nominativi e recapiti del legale locale di riferimento che può autenticare le firme.
2) Ricorsi al Giudice del lavoro avverso i trasferimenti di ufficio e le mancate nomine per effetto delle soppressioni dei posti.
Le vertenze devono essere proposte dai singoli lavoratori in relazione alla loro specifica posizione e con l’assistenza di un legale locale; difatti devono essere proposti davanti al Tribunale del luogo di servizio. Ovviamente il collettivo del Tavolo è a disposizione per tutta la opportuna collaborazione.
Il collettivo legale del Tavolo è comunque a disposizione per tutta la collaborazione opportuna.
3) Il ruolo degli OO.CC. delle scuole
Gli organi collegiali delle scuole sono tenuti ad applicare le leggi vigenti e non le CC.MM. che sono illegittime, perchè emanate sulla base di una normativa non applicabile.
Le leggi vigenti sono quelle che erano in vigore prima delle leggi Gelmini.
Se i Dirigenti Scolastici sostengono, su suggerimento degli uffici ministeriali, che sono tenuti ad applicare le leggi Gelmini e le circolari ministeriali, bisogna precisare che gli OO CC sono tenuti ad applicare le leggi in vigore e già efficaci e comunque non sono vincolati dalle CC. MM che sono atti interni che non possono vincolare gli organismi di partecipazione democratica come gli OO CC..
Se poi rifiutano di dare corso alle delibere degli organi collegiali, bisogna intimare una formale diffida.
IL TAVOLO è ovviamente a disposizione per tutti gli opportuni interventi.
TAVOLO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE
(nota operativa a cura di Corrado Mauceri - 7/7/09)
Che fare? Si può fermare la Gelmini?
Tutti i provvedimenti finora adottati dalla Ministra Gelmini e dagli Uffici periferici in attuazione dell’art. 64 DL n. 112/08 e dell’art. 4 DL n. 137/08 sono illegittimi (v. nota precedente). La Ministra ed i suoi uffici però procedono come se tutto fosse regolare e, purtroppo, nella più generale rassegnazione.
Tutti lamentano la gravità e l’illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Gelmini, ma a tutt’oggi non si riesce a bloccarli né a promuovere un’azione unitaria per manifestare concretamente tale dissenso politico. Un tentativo promosso in tal senso nei giorni scorsi dall’Ass. Per la Scuola della Repubblica non è riuscito a concretizzarsi.
Quali iniziative si potrebbero concretamente prendere?
Stante l’illegittimità degli atti ministeriali, ci si può muovere anche a livello legale; ma è assolutamente prioritaria l’iniziativa politica unitaria. Bisogna ribadire ancora una volta che senza dubbio le iniziative legali devono essere promosse perchè possono aprire varchi e falle nell’operato del Ministero, ma bisogna avere la consapevolezza che se non c’è una forte iniziativa politica, l’azione legale non è sufficiente.
Un Governo, disinvolto e spregiudicato come questo, pronto a legiferare a colpi di decreti legge e voti di fiducia e con un’opposizione parlamentare innocua non può essere affrontato soltanto sul terreno legale; si è già visto con il termine per l’adozione dei regolamenti; l’art. 64 aveva previsto il termine di dodici mesi, il Governo non ha rispettato il termine; con un decreto legge ha dichiarato di essere nei termini!
L’ iniziativa politica: costituire tavoli regionali per formare un coordinamento nazionale a rete
Verificata la difficoltà di un’iniziativa unitaria a livello nazionale, è necessario colmare il vuoto di una effettiva ed incisiva opposizione alla politica scolastica delle destre e pensare ad un possibile coordinamento dei tavoli regionali con tutte le forze politiche, associative e sindacali disponibili a contrastare la politica scolastica del Governo; è necessario difatti superare la sterile e quanto mai dannosa contrapposizione tra istituzioni, partiti e movimenti ed ad impegnare le istituzioni locali e regionali ad attivarsi per chiedere il blocco ai tagli della spesa per la scuola pubblica (e quindi degli organici);
A tale fine è importante l’impegno assunto dalla Lega delle autonomie locali nell’assemblea nazionale di ieri; finora si è però a conoscenza della sola iniziativa del Comune di Fiesole che, insieme ai genitori ed ai docenti delle scuola fiesolane, ha impugnato i provvedimenti della Ministra (è uno dei ricorsi che saranno discussi il 13 luglio davanti al TAR del Lazio).
Le iniziative legali
A livello di iniziative legali si propongono:
a) Diffida ai Direttori Generali, Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e Dirigenti Scolastici a non applicare le CC.MM. applicative di atti illegittimi o addirittura inesistenti.
b) Diffida al Ministro di continuare a sollecitare l’applicazione di atti illegittimi o addirittura inesistenti.
c) Impugnativa davanti al TAR del Lazio da parte del personale docente dei regolamenti governativi e degli organici regionali e provinciali.
d) Impugnativa davanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente per contestare le eventuali dichiarazioni di soppressione e/o i trasferimenti di ufficio.
Indicazioni operative per le azioni legali
1) Ricorsi al TAR
I ricorsi avverso i regolamenti
Finora è stato pubblicato (in data 2 luglio) il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 che peraltro si deve ritenere travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009; quindi se il Governo non lo ritira, dovrà essere impugnato con ricorso al TAR del Lazio.
Possono impugnarlo in primo luogo le Regioni alle quali il regolamento, come ha riconosciutola Corte Costituzionale, ha illegittimamente sottratto la competenza legislativa attribuita dall’ art. 117 Cost; ovviamente possono impugnarlo anche Comuni e Province, ma anche i genitori e gli insegnanti.
Il TAVOLO REGIONALE DELLA TOSCANA PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE (da ora TAVOLO) è ovviamente a disposizione per l’assistenza legale gratuita (con il solo rimborso delle spese vive) e nei prossimi giorni fornirà tutte le opportune informazioni operative.
Ricorsi avversi gli organici regionali.
Gli insegnanti delle scuole possono proporre un ricorso collettivo al TAR avverso la dotazione organica regionale e le dotazioni organiche delle singole scuole.
Il collettivo legale istituito presso il TAVOLO è a disposizione per l’assistenza legale e per la necessaria collaborazione che ovviamente sono svolte gratuitamente, a titolo di impegno politico, con il solo rimborso delle spese vive .
Per proporre il ricorso al TAR è necessario inviare al collettivo legale, coordinato da Corrado Mauceri, Via Lamarmora n. 26, 50121 Firenze, i seguenti atti: schede dei ricorrenti; copia delle tabelle organiche regionale e delle singole provinciale o istituzioni scolastiche; mandato in duplice copia con le autentiche sottoscritte da un legale; nominativi e recapiti del legale locale di riferimento che può autenticare le firme.
2) Ricorsi al Giudice del lavoro avverso i trasferimenti di ufficio e le mancate nomine per effetto delle soppressioni dei posti.
Le vertenze devono essere proposte dai singoli lavoratori in relazione alla loro specifica posizione e con l’assistenza di un legale locale; difatti devono essere proposti davanti al Tribunale del luogo di servizio. Ovviamente il collettivo del Tavolo è a disposizione per tutta la opportuna collaborazione.
Il collettivo legale del Tavolo è comunque a disposizione per tutta la collaborazione opportuna.
3) Il ruolo degli OO.CC. delle scuole
Gli organi collegiali delle scuole sono tenuti ad applicare le leggi vigenti e non le CC.MM. che sono illegittime, perchè emanate sulla base di una normativa non applicabile.
Le leggi vigenti sono quelle che erano in vigore prima delle leggi Gelmini.
Se i Dirigenti Scolastici sostengono, su suggerimento degli uffici ministeriali, che sono tenuti ad applicare le leggi Gelmini e le circolari ministeriali, bisogna precisare che gli OO CC sono tenuti ad applicare le leggi in vigore e già efficaci e comunque non sono vincolati dalle CC. MM che sono atti interni che non possono vincolare gli organismi di partecipazione democratica come gli OO CC..
Se poi rifiutano di dare corso alle delibere degli organi collegiali, bisogna intimare una formale diffida.
IL TAVOLO è ovviamente a disposizione per tutti gli opportuni interventi.
martedì 7 luglio 2009
Appello ai blogger
Giornata di silenzio per la libertà d'informazione on lineSciopero dei blog contro Alfano per la libertà della rete
Il 14 luglio si terrà lo sciopero dei blog italiani contro il ddl Alfano: per esprimere dissenso i blog aderenti non verranno aggiornati e pubblicheranno un banner che ricorderà i motivi della protesta.
Per maggiori informazioni:
http://dirittoallarete.ning.com/
domenica 5 luglio 2009
Riforme: l'Anief annuncia un ricorso per bloccare i tagli alla Scuola
Da OrizzonteScuola.it
04 luglio 2009 - ANIEF
A seguito della sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale, l'Anief [Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione] annuncia di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare di ricorrere al Tar Lazio per la sospensione immediata, vista l'illegittimità manifesta, dello Schema di regolamento recante 'norme per la riorganizzazione della rete scolastica...' approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio scorso.L'articolo 1, infatti, del predetto regolamento stabilisce che un successivo decreto di natura regolamentare fisserà i criteri per l'attuazione del piano programmatico del dimensionamento scolastico, allorquando i giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato illegittima la potestà regolamentare prospettata dalla legge 133/2008 in riferimento alle lettere fbis) e fter) del comma 4 dell'art. 64, riservandosi di pronunciare sulla legittimità dei regolamenti ministeriali approvati se denunciati alle sedi competenti e rimessi alla loro attenzione.
Tempi, criteri e modalità devono essere stabiliti dalle singole Regioni secondo le proprie peculiarità e non da un regolamento. Se il ricorso sarà accolto, saranno bloccati temporaneamente i tagli previsti per il prossimo triennio, e forse, si aprirà un serio momento di riflessione tra MIUR, Associazioni e Sindacati per poter ottimizzare le risorse esistenti. Non basta l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, come ha dichiarato il Ministro Gelmini, a superare i rilievi della Corte ma è proprio lo strumento legislativo utilizzato (il regolamento) ad essere illegittimo.
Per riformare la Scuola ci vuole un progetto condiviso da tutti i rappresentanti della scuola, della politica, della società civile, ma soprattutto un rispetto maggiore per quella Costituzione che ora sarà insegnata come materia curricolare. Chiediamo al Ministro un incontro urgente per evitare il caos nel nostro sistema di Istruzione.
04 luglio 2009 - ANIEF
A seguito della sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale, l'Anief [Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione] annuncia di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare di ricorrere al Tar Lazio per la sospensione immediata, vista l'illegittimità manifesta, dello Schema di regolamento recante 'norme per la riorganizzazione della rete scolastica...' approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio scorso.L'articolo 1, infatti, del predetto regolamento stabilisce che un successivo decreto di natura regolamentare fisserà i criteri per l'attuazione del piano programmatico del dimensionamento scolastico, allorquando i giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato illegittima la potestà regolamentare prospettata dalla legge 133/2008 in riferimento alle lettere fbis) e fter) del comma 4 dell'art. 64, riservandosi di pronunciare sulla legittimità dei regolamenti ministeriali approvati se denunciati alle sedi competenti e rimessi alla loro attenzione.
Tempi, criteri e modalità devono essere stabiliti dalle singole Regioni secondo le proprie peculiarità e non da un regolamento. Se il ricorso sarà accolto, saranno bloccati temporaneamente i tagli previsti per il prossimo triennio, e forse, si aprirà un serio momento di riflessione tra MIUR, Associazioni e Sindacati per poter ottimizzare le risorse esistenti. Non basta l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, come ha dichiarato il Ministro Gelmini, a superare i rilievi della Corte ma è proprio lo strumento legislativo utilizzato (il regolamento) ad essere illegittimo.
Per riformare la Scuola ci vuole un progetto condiviso da tutti i rappresentanti della scuola, della politica, della società civile, ma soprattutto un rispetto maggiore per quella Costituzione che ora sarà insegnata come materia curricolare. Chiediamo al Ministro un incontro urgente per evitare il caos nel nostro sistema di Istruzione.
sabato 4 luglio 2009
IL Governo con un decreto ad personam e la Corte Costituzionale non salvano i provvedimenti illegittimi della Gelmini
TAVOLO REGIONALE PER LA DIFESA DELLA SCUOLA STATALE - Firenze
IL Governo con un decreto ad personam e la Corte Costituzionale non salvano i provvedimenti illegittimi della Gelmini (Nota di Corrado Mauceri)
1 - Le illegittimità della Gelmini
In occasione dell’incontro nazionale delle Organizzazioni politiche, sindacali ed associative e dei coordinamenti genitori-insegnanti svoltosi il 25 giugno a Roma per iniziativa dell’Associazione "Per la Scuola della Repubblica" era stato rilevato:
a) il Governo era decaduto dalla delega ad adottare entro dodici mesi i regolamenti attuativi dell’art. 64 che prevedeva i tagli alla scuola statale.
b) il regolamento relativo al riassetto della scuola dell’infanzia e del I ciclo, adottato in data 27 febbraio ( e quindi nel termine dei dodici mesi), è illegittimo perchè, come ha rilevato il TAR del Lazio, manca il piano programmatico che è un necessario presupposto;
c) Lo schema di D.I. concernente la determinazione degli organici è un documento informale, privo di alcuna efficacia giuridica;
d) i regolamenti, adottati nel termine di dodici mesi entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con efficacia ex nunc; di conseguenza i provvedimenti adottati dalla Gelmini (assetto degli orari del tempo scuola ed organici) e sono illegittimi perchè sono ancora in vigore le leggi precedenti.
2 - Il decreto legge ad personam
Per evitare la decadenza di tutti i regolamenti il Governo è venuto incontro alla Gelmini ed in data 1 Luglio ha approvato un Decreto Legge n. 78 del 1/7/2009 che all’art. 17, comma 25 stabilisce: "il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.".
Ormai siamo allo Stato delle banane in cui si fa una legge per coprire i comportamenti più o meno disinvolti dei Ministri e si introduce un potere delegificante del Governo a tempo indeterminato.
Tutto ciò però nell’assoluto silenzio di chi dovrebbe garantire le prerogative delle istituzioni e controllare il rispetto delle regole.
3 - La sentenza n. 200 del 2 luglio della Corte Costituzionale
Ieri è stato pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai ricorsi proposti da alcune Regioni che hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. per la parti che attribuiscono alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione.
Tralasciando per il momento tutti gli aspetti sollevati dalla sentenza, ci limitiamo per il momento a considerare che con tale sentenza la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni, ha ritenuto che la materia disciplinata dal citato art. 64 del D.L. n. 112/08, ad eccezione delle parti relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117 Cost che trattandosi. mantiene alla competenza legislativa dello Stato le "norme generali sull’istruzione".
In tale materia, secondo la Corte, la legislazione può adottare regolamenti delegati nel rispetto delle " norme generali regolatrici della materia" come previsto dall’art. 17, comma 2 L. n. 400/88.
Al contrario invece non rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e pertanto la delega in materia di dimensionamento degli istituti (art. 64, comma 4 lett. f-bis e f-ter) è illegittima.
Quindi in conclusione dopo questi due interventi:
a) tutti i regolamenti sia quelli effettivamente adottati entro il 25 giugno 2009 sia quelli approvati i prima lettura ma ancora non perfezionati, si devono considerare ex lege tempestivamente "adottati" nel termine dei dodici mesi.
b) il Governo può adottare i regolamenti delegati su tutti gli aspetti indicati nel comma 4 dell’art. 64 del D.L.n. 112/08 (ad eccezione della materia del dimensionamento) perchè la delega conferita con tale disposizione, secondo la Corte Costituzionale, è legittima.
c) fino a quando i regolamenti non saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono ancora vigenti le norme precedenti.
La Corte Costituzionale ha difatti precisato che: "L’effetto modificativo delle disposizioni vigenti" in materia è, secondo ben noti principi generali riconducibili alla fonte primaria, con la peculiarità, insita nel sistema della delegificazione, che tale modificazione sarà concretamente operativa soltanto al momento dell’effettiva vigenza dell’atto regolamentare".
Ovviamente la Corte non si è pronunciata perchè non era di sua competenza in merito alla regolarità delle procedure seguite dal Governo e soprattutto sugli effetti della mancata approvazione del piano programmatico che è il presupposto di tutti i regolamenti.
4- Considerazioni conclusive
Il Governo con il decreto legge ha dato una copertura, alquanto disinvolta, ai ritardi del Ministero; la Corte Costituzionale ha con altrettanta disinvoltura dato una copertura alla "delegificazione" in bianco con buona pace del primato del Parlamento; nonostante questi "aiuti" rimane confermato che i provvedimenti della Gelmini sono tutti illegittimi; manca difatti il piano programmatico e finchè i regolamenti non saranno pubblicati, le nuove norme non sono applicabili.
Gli organici, gli orari, ecc., devono essere determinati sulla base della normativa ancora vigente; gli organi collegiali devono applicare la normativa che è vigente e gli organi di controllo devono garantire il rispetto della legalità.
IL Governo con un decreto ad personam e la Corte Costituzionale non salvano i provvedimenti illegittimi della Gelmini (Nota di Corrado Mauceri)
1 - Le illegittimità della Gelmini
In occasione dell’incontro nazionale delle Organizzazioni politiche, sindacali ed associative e dei coordinamenti genitori-insegnanti svoltosi il 25 giugno a Roma per iniziativa dell’Associazione "Per la Scuola della Repubblica" era stato rilevato:
a) il Governo era decaduto dalla delega ad adottare entro dodici mesi i regolamenti attuativi dell’art. 64 che prevedeva i tagli alla scuola statale.
b) il regolamento relativo al riassetto della scuola dell’infanzia e del I ciclo, adottato in data 27 febbraio ( e quindi nel termine dei dodici mesi), è illegittimo perchè, come ha rilevato il TAR del Lazio, manca il piano programmatico che è un necessario presupposto;
c) Lo schema di D.I. concernente la determinazione degli organici è un documento informale, privo di alcuna efficacia giuridica;
d) i regolamenti, adottati nel termine di dodici mesi entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con efficacia ex nunc; di conseguenza i provvedimenti adottati dalla Gelmini (assetto degli orari del tempo scuola ed organici) e sono illegittimi perchè sono ancora in vigore le leggi precedenti.
2 - Il decreto legge ad personam
Per evitare la decadenza di tutti i regolamenti il Governo è venuto incontro alla Gelmini ed in data 1 Luglio ha approvato un Decreto Legge n. 78 del 1/7/2009 che all’art. 17, comma 25 stabilisce: "il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.".
Ormai siamo allo Stato delle banane in cui si fa una legge per coprire i comportamenti più o meno disinvolti dei Ministri e si introduce un potere delegificante del Governo a tempo indeterminato.
Tutto ciò però nell’assoluto silenzio di chi dovrebbe garantire le prerogative delle istituzioni e controllare il rispetto delle regole.
3 - La sentenza n. 200 del 2 luglio della Corte Costituzionale
Ieri è stato pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai ricorsi proposti da alcune Regioni che hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 64 del D.L. 112/08 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. per la parti che attribuiscono alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione.
Tralasciando per il momento tutti gli aspetti sollevati dalla sentenza, ci limitiamo per il momento a considerare che con tale sentenza la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni, ha ritenuto che la materia disciplinata dal citato art. 64 del D.L. n. 112/08, ad eccezione delle parti relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.117 Cost che trattandosi. mantiene alla competenza legislativa dello Stato le "norme generali sull’istruzione".
In tale materia, secondo la Corte, la legislazione può adottare regolamenti delegati nel rispetto delle " norme generali regolatrici della materia" come previsto dall’art. 17, comma 2 L. n. 400/88.
Al contrario invece non rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e pertanto la delega in materia di dimensionamento degli istituti (art. 64, comma 4 lett. f-bis e f-ter) è illegittima.
Quindi in conclusione dopo questi due interventi:
a) tutti i regolamenti sia quelli effettivamente adottati entro il 25 giugno 2009 sia quelli approvati i prima lettura ma ancora non perfezionati, si devono considerare ex lege tempestivamente "adottati" nel termine dei dodici mesi.
b) il Governo può adottare i regolamenti delegati su tutti gli aspetti indicati nel comma 4 dell’art. 64 del D.L.n. 112/08 (ad eccezione della materia del dimensionamento) perchè la delega conferita con tale disposizione, secondo la Corte Costituzionale, è legittima.
c) fino a quando i regolamenti non saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono ancora vigenti le norme precedenti.
La Corte Costituzionale ha difatti precisato che: "L’effetto modificativo delle disposizioni vigenti" in materia è, secondo ben noti principi generali riconducibili alla fonte primaria, con la peculiarità, insita nel sistema della delegificazione, che tale modificazione sarà concretamente operativa soltanto al momento dell’effettiva vigenza dell’atto regolamentare".
Ovviamente la Corte non si è pronunciata perchè non era di sua competenza in merito alla regolarità delle procedure seguite dal Governo e soprattutto sugli effetti della mancata approvazione del piano programmatico che è il presupposto di tutti i regolamenti.
4- Considerazioni conclusive
Il Governo con il decreto legge ha dato una copertura, alquanto disinvolta, ai ritardi del Ministero; la Corte Costituzionale ha con altrettanta disinvoltura dato una copertura alla "delegificazione" in bianco con buona pace del primato del Parlamento; nonostante questi "aiuti" rimane confermato che i provvedimenti della Gelmini sono tutti illegittimi; manca difatti il piano programmatico e finchè i regolamenti non saranno pubblicati, le nuove norme non sono applicabili.
Gli organici, gli orari, ecc., devono essere determinati sulla base della normativa ancora vigente; gli organi collegiali devono applicare la normativa che è vigente e gli organi di controllo devono garantire il rispetto della legalità.
venerdì 3 luglio 2009
Il parere della Corte Costituzionale sui ricorsi delle Regioni e la risposta della Gelmini
Violate le competenze regionali (da tuttoscuola.com)
Corte Costituzionale: illegittime norme art. 64 su dimensionamento rete scolastica
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di due disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge 133/2008 per violazione delle competenze regionali in materia.
La sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, era attesa da giorni a seguito di ricorsi presentati dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia nell'autunno scorso e della dibattito in seduta pubblica del 12 giugno scorso.
La Corte ha ritenuto illegittime il comma 4 dell'art. 64, alle lettere f-bis ed f-ter di seguito riprodotte.
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
Sul piano concreto la sentenza non dovrebbe avere effetti pratici, perché nel frattempo erano intervenuti correttivi dal decreto legge 147/2008 (quello del commissariamento delle Regioni) con modifica di alcune parti. Inoltre per la definizione della situazione delle piccole scuole era previsto uno specifico confronto per una intesa in sede di Conferenza unificata.
2 luglio ‘09
Per il resto il provvedimento viene considerato dalla Corte perfettamente legittimo
Comunicato Stampa (da pubblicaistruzione.it)
Dichiarazione del Ministro Mariastella Gelmini
Gelmini: bene consulta. Conservato impianto del riordino del sistema scolastico. I punti giudicati incostituzionali sono marginali.
Roma, 2 luglio 2009
“Prendo atto con soddisfazione delle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale posto che è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell’impianto complessivo dell’articolo 64 del Dl. 112/2008.
Per quanto riguarda specificamente le due disposizioni di cui è stata affermata l’incostituzionalità va precisato che nessuno dei provvedimenti attuativi del menzionato articolo 64 si fonda su di esse e che in particolare per quel che riguarda il dimensionamento nei piccoli comuni la norma dichiarata incostituzionale risulta superata dall’articolo 3 del Dl. 154/2008.
Per quel che riguarda invece criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica si era già proceduto a trovare un accordo sul nella conferenza Stato- regioni- enti locali. Per questo i punti giudicati incostituzionali sono da ritenersi marginali e da tempo superati”.
Corte Costituzionale: illegittime norme art. 64 su dimensionamento rete scolastica
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di due disposizioni contenute nell'articolo 64 della legge 133/2008 per violazione delle competenze regionali in materia.
La sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, era attesa da giorni a seguito di ricorsi presentati dalle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia nell'autunno scorso e della dibattito in seduta pubblica del 12 giugno scorso.
La Corte ha ritenuto illegittime il comma 4 dell'art. 64, alle lettere f-bis ed f-ter di seguito riprodotte.
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
Sul piano concreto la sentenza non dovrebbe avere effetti pratici, perché nel frattempo erano intervenuti correttivi dal decreto legge 147/2008 (quello del commissariamento delle Regioni) con modifica di alcune parti. Inoltre per la definizione della situazione delle piccole scuole era previsto uno specifico confronto per una intesa in sede di Conferenza unificata.
2 luglio ‘09
Per il resto il provvedimento viene considerato dalla Corte perfettamente legittimo
Comunicato Stampa (da pubblicaistruzione.it)
Dichiarazione del Ministro Mariastella Gelmini
Gelmini: bene consulta. Conservato impianto del riordino del sistema scolastico. I punti giudicati incostituzionali sono marginali.
Roma, 2 luglio 2009
“Prendo atto con soddisfazione delle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale posto che è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell’impianto complessivo dell’articolo 64 del Dl. 112/2008.
Per quanto riguarda specificamente le due disposizioni di cui è stata affermata l’incostituzionalità va precisato che nessuno dei provvedimenti attuativi del menzionato articolo 64 si fonda su di esse e che in particolare per quel che riguarda il dimensionamento nei piccoli comuni la norma dichiarata incostituzionale risulta superata dall’articolo 3 del Dl. 154/2008.
Per quel che riguarda invece criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica si era già proceduto a trovare un accordo sul nella conferenza Stato- regioni- enti locali. Per questo i punti giudicati incostituzionali sono da ritenersi marginali e da tempo superati”.
giovedì 2 luglio 2009
Sempre a proposito della legittimità dei Regolamenti
Da La Tecnica della Scuola.it
Regolamenti riforma: termini scaduti ?
di R.P.
E' quanto sostiene il fronte anti-Gelmini, ma la questione è piuttosto complessa; secondo il Ministero i regolamenti non sono equiparabili a decreti delegati e quindi i termini non sarebbero perentori.
La vicenda dei Regolamenti di attuazione previsti dall’articolo 64 della legge 133/08 presenta aspetti poco chiari se non altro perché, a tutt’oggi, di nessuno di essi si conosce il testo ufficiale definitivo. Neppure i due decreti approvati in seconda lettura dal Governo fin dallo scorso mese di febbraio (I ciclo di istruzione e dimensionamento) sono noti nella loro versione finale; più di un mese fa il ministro Gelmini ne aveva annunciato l’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma ad oggi i due provvedimenti non sono ancora noti. Ed è cosi che già da diversi giorni il fronte anti-Gelmini ha deciso di dare avvio ad una dura campagna mirata a dimostrare che - a questo punto – i regolamenti non sono più adottabili, in quanto avrebbero dovuto essere approvati entro un anno dal decreto legge originario (il n. 112 del 25 giugno 2008).
L’ipotesi è adombrata anche in una interrogazione urgente proposta da diversi parlamentari del PD alla quale il Ministro dovrà rispondere ufficialmente nei prossimi giorni. In realtà, sotto il profilo strettamente giuridico, la questione non è affatto semplice in quanto i Regolamenti previsti dall’articolo 64 della legge 133/08 potrebbero non essere perfettamente equiparabili a decreti legislativi emanati per disposizione di una legge-delega.
Per chiarire: i decreti emanati ai tempi del ministro Moratti discendevano dalla legge-delega n. 53/2003; e, secondo quanto prevede la Costituzione, la delega conferita al Governo ha tempi precisi e definiti e nel caso in cui i tempi non vengano rispettati, il Governo non ha più titolo per emanare i decreti. Ma qui si tratta di Regolamenti e non di decreti delegati ed è proprio su questa sottile differenza giuridica che sembra voler giocare il Governo. Secondo i tecnici di viale Trastevere, infatti, il termine di un anno previsto dall’art. 64 sarebbe ordinatorio e non perentorio; senza contare il fatto che, comunque, i Regolamenti previsti sono stati adottati dal Governo, anche se non tutti in via definitiva, entro il 25 giugno.
Resta il fatto che, al di là della questione giuridica, il problema politico resta: nel settembre scorso il Ministro aveva annunciato che tutti i provvedimenti sarebbero stati adottati in tempo utile per poter essere applicati già dal 2009/2010. E invece questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto.
Lo stesso accordo Stato-Regioni in materia di dimensionamento previsto per la metà di giugno non è ancora stato perfezionato, forse anche perché si attende la pronuncia della Corte Costituzionale su una serie di ricorsi presentati da diverse Regioni. E’ molto probabile, insomma, che a settembre 2009 l’incertezza regni ancora sovrana nella scuola. L’unica cosa certa sarà la diminuzione delle risorse finanziarie e umane con cui le Istituzioni scolastiche dovranno fare i conti per tentare di sopravvivere.
01/07/2009
Regolamenti riforma: termini scaduti ?
di R.P.
E' quanto sostiene il fronte anti-Gelmini, ma la questione è piuttosto complessa; secondo il Ministero i regolamenti non sono equiparabili a decreti delegati e quindi i termini non sarebbero perentori.
La vicenda dei Regolamenti di attuazione previsti dall’articolo 64 della legge 133/08 presenta aspetti poco chiari se non altro perché, a tutt’oggi, di nessuno di essi si conosce il testo ufficiale definitivo. Neppure i due decreti approvati in seconda lettura dal Governo fin dallo scorso mese di febbraio (I ciclo di istruzione e dimensionamento) sono noti nella loro versione finale; più di un mese fa il ministro Gelmini ne aveva annunciato l’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma ad oggi i due provvedimenti non sono ancora noti. Ed è cosi che già da diversi giorni il fronte anti-Gelmini ha deciso di dare avvio ad una dura campagna mirata a dimostrare che - a questo punto – i regolamenti non sono più adottabili, in quanto avrebbero dovuto essere approvati entro un anno dal decreto legge originario (il n. 112 del 25 giugno 2008).
L’ipotesi è adombrata anche in una interrogazione urgente proposta da diversi parlamentari del PD alla quale il Ministro dovrà rispondere ufficialmente nei prossimi giorni. In realtà, sotto il profilo strettamente giuridico, la questione non è affatto semplice in quanto i Regolamenti previsti dall’articolo 64 della legge 133/08 potrebbero non essere perfettamente equiparabili a decreti legislativi emanati per disposizione di una legge-delega.
Per chiarire: i decreti emanati ai tempi del ministro Moratti discendevano dalla legge-delega n. 53/2003; e, secondo quanto prevede la Costituzione, la delega conferita al Governo ha tempi precisi e definiti e nel caso in cui i tempi non vengano rispettati, il Governo non ha più titolo per emanare i decreti. Ma qui si tratta di Regolamenti e non di decreti delegati ed è proprio su questa sottile differenza giuridica che sembra voler giocare il Governo. Secondo i tecnici di viale Trastevere, infatti, il termine di un anno previsto dall’art. 64 sarebbe ordinatorio e non perentorio; senza contare il fatto che, comunque, i Regolamenti previsti sono stati adottati dal Governo, anche se non tutti in via definitiva, entro il 25 giugno.
Resta il fatto che, al di là della questione giuridica, il problema politico resta: nel settembre scorso il Ministro aveva annunciato che tutti i provvedimenti sarebbero stati adottati in tempo utile per poter essere applicati già dal 2009/2010. E invece questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto.
Lo stesso accordo Stato-Regioni in materia di dimensionamento previsto per la metà di giugno non è ancora stato perfezionato, forse anche perché si attende la pronuncia della Corte Costituzionale su una serie di ricorsi presentati da diverse Regioni. E’ molto probabile, insomma, che a settembre 2009 l’incertezza regni ancora sovrana nella scuola. L’unica cosa certa sarà la diminuzione delle risorse finanziarie e umane con cui le Istituzioni scolastiche dovranno fare i conti per tentare di sopravvivere.
01/07/2009
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